Formazione obbligatoria
sicurezza sul lavoro
Cosa si intende per formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro?
Il testo di riferimento alla base della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro è il Decreto Legislativo numero 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
L’informazione e la formazione dei lavoratori rientrano tra gli obblighi più rilevanti del Datore di Lavoro, disciplinati dall’art 36 “Informazione ai lavoratori” e 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” D.lgs. 81/08.
L’art.36 “Informazione ai lavoratori” D.lgs. 81/08 è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nell’ambiente di lavoro. Secondo il suddetto articolo, il Datore di Lavoro è tenuto a provvedere affinché ciascun lavoratore sia adeguatamente informato sui seguenti aspetti:
- Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’azienda;
- Procedure di primo soccorso e quelle che riguardano la lotta antincendio e l’attivazione dei piani d’emergenza in caso di incendi;
- Nominativi dei lavoratori incaricati ad applicare le misure che riguardano il primo soccorso e la prevenzione incendi;
- Nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente aziendale;
- Rischi specifici cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta, la normativa sulla sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- Pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- Misure ed attività di protezione e prevenzione adottate all’interno dell’azienda.
L’art. 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” D. Lgs. 81/08 fornisce l’elenco degli obblighi spettanti al Datore di Lavoro in merito all’attività di formazione dei lavoratori.
Deve avvenire in occasione, ad esempio, dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi oppure all’insorgenza di nuovi rischi.
Il Datore di Lavoro è obbligato a provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi relativi alle mansioni, possibili danni e le conseguenti misure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda;
La formazione e, se del caso, l’addestramento specifico dovranno essere eseguiti in occasione di:
- costituzione del rapporto di lavoro;
- trasferimento o cambiamento di mansioni;
- introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
- insorgenza di nuovi rischi lavorativi.
È bene precisare che trattandosi di un obbligo normativo, la non ottemperanza agli art. 36 e 37 D.lgs. 81/08 prevede sanzioni in capo al Datore di lavoro.
Attenzione! Si ricorda i lavoratori scelti per ricoprire particolari ruoli per la sicurezza (RLS, Preposto, Dirigente, Addetti alla gestione emergenze, etc) devono seguire corsi di formazione più approfonditi per l’acquisizione delle relative competenze.
Quando deve avvenire la formazione dei lavoratori
I percorsi formativi devono essere somministrati al lavoratore prima ancora che il dipendente inizi a svolgere le proprie mansioni all’interno dell’azienda; tuttavia, è concesso un tempo di proroga nel caso in cui non fosse possibile farlo; il limite è fissato entro 60 giorni dall’avvenuta assunzione.
Ci sono anche altri casi in cui la formazione deve avvenire repentinamente:
- in caso di trasferimento o cambiamento di mansioni da parte del lavoratore;
- in caso di alterazioni al processo lavorativo che introducano nuovi rischi.
Le attività formative devono essere svolte durante l’orario di lavoro: il lavoratore non è tenuto a “recuperare” le ore impiegate in tali attività e, nel caso in cui la formazione venisse svolta fuori orario di lavoro, le ore extra-impiegate devono essergli corrisposte con il pagamento dello straordinario.
Chi paga il costo dei corsi di sicurezza
La normativa è categorica su questo: la formazione non deve comportare oneri economici a carico dei lavoratori; in altre parole, il datore di lavoro è obbligato a sostenere le spese relative.
Oltre al costo del corso di formazione in sé, al dipendente deve essere garantito anche il regolare compenso che gli spetterebbe per le ore impiegate per la formazione. Nel caso di corsi svolti fuori dalla sede lavorativa i lavoratori avranno diritto anche al rimborso delle spese del viaggio.
Obbligo di consegna degli attestati
La legge stabilisce che il contenuto degli attestati di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, riguardando competenze specifiche del soggetto, rientra tra i dati personali protetti dal Garante della Privacy. Il lavoratore potrà, dunque, richiedere una copia del proprio attestato (l’originale va tenuto in azienda), eventualità valida anche nel caso degli ex dipendenti.
C'è un modo semplice per svolgere i corsi di sicurezza?
La risposta è sì, esiste un modo semplice ed allo stesso tempo efficace per assolvere l'obbligo formativo previsto dal decreto 81 ed evitare scomode sanzioni. Un modo che permette ai datori di lavoro di tutelare la salute dei propri lavoratori formandoli a dovere su tutti i rischi presenti in azienda, risparmiando sui costi sia in termini di spazio, che di tempo, che di denaro. Stiamo parlando dei corsi di sicurezza online svolti tramite metodologie didattiche innovative in modalità e-learning o blended (e-learning + aula/videoconferenza). Queste modalità, oltre ad essere consigliate per il particolare periodo in cui ci troviamo, sono progettate per essere compatibili con le esigenze Datori di Lavoro e Lavoratori, in quanto "portano" i percorsi formativi all'interno dei luoghi di lavoro, tramite un semplice dispositivo dotato di connessione ad Internet (come PC, Tablet o Smartphone).I corsi di sicurezza in modalità e-learning sono validi ai sensi degli Accordi tra Stato e Regioni, a condizione che vengano erogati da soggetti autorizzati e in possesso dei requisiti professionali (titoli di studio, attestati o esperienza) e dei requisiti tecnici (piattaforme e-learning che permettono il tracciamento dell'attività formativa). Inoltre, dal 2013 possono essere utilizzati i Fondi Interprofessionali per la formazione continua finanziata, che permette alle aziende aderenti di beneficiare di un contributo per la formazione dei propri dipendenti.
FORMAZIONE
CEDEA S.r.l. svolge, sia in presenza che attraverso piattaforma e-learning, tutte le attività di formazione obbligatoria previste dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, in linea con quanto sancito dall’Accordo Stato Regioni.
CEDEA S.r.l. è riconosciuta come Sede Territoriale AIFES, Associazione Italiana
Formatori Esperti in Sicurezza sul Lavoro riconosciuta su tutto il territorio Nazionale.
L’affiliazione con uno dei più importanti enti paritetici garantisce la possibilità di
erogare qualsiasi corso di formazione e rilasciare un attestato che sia valido su tutto il territorio nazionale.
Alcuni dei nostri corsi di formazione erogati
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - R.S.P.P.
- Rappresentante dei Lavoratori - R.L.S.
- Addetti Antincendio livello 1°, 2° e 3° (quest’ultimo solo parte teorica)
- Addetti al Primo Soccorso
- Preposti
- Preposto Pi.M.U.S. / Addetto Pi.M.U.S.
- Addetti alla conduzione di Carrelli Elevatori
- Addetti alla conduzione di Macchine Movimentazione Terra
- Addetti ai lavoro elettrici PES, PAV e PEI
- Abilitazione all’uso di Piattaforme Elevabili con e senza stabilizzatori
- Addetti alla conduzione di Gru a Torre
- Corsi BLSD
- Corsi Disostruzione Pediatrica
- Corsi per gestione bambino in ambiente scolastico e quotidiano
- Formazione incaricati alla elaborazione e gestione del dato – Privacy
- Addetti alla manipolazione degli alimenti – HACCP
- Responsabile alla manipolazione degli alimenti – HACCP
CEDEA S.r.l. offre la possibilità di erogare la formazione sopra elencata anche mediante l’utilizzo di Fondi Interprofessionali che danno la possibilità di accedere ai finanziamenti erogati per la formazione aziendale mediante la progettazione di piani formativi tagliati a misura per l’azienda.
Tra le novità del 2023 CEDEA S.r.l propone l’esperienza della Formazione in Realtà Virtuale.
Grazie ad un visore ed alla costruzione di un background virtuale si da la possibilità al discente di immergersi in un ambiente a rischio e di decidere cosa fare, come agire e quali scelte intraprendere.
Questo permette di attuare il principio “learning by doing” ovvero “imparare facendo”, soprattutto nel caso di situazioni limite come quelle di un’emergenza in un luogo di lavoro e di un incendio.